Lo ha deciso il tribunale di Trani con sentenza n. 1988/20, secondo cui è da escludersi qualsiasi lesione al diritto di difesa laddove l’assicurazione venga a conoscenza, solo in fase di giudizio, della presenza di alcune persone alla collisione tra veicoli.
Pertanto, ai fini della procedibilità dell’azione, sono sufficienti le informazioni che la compagnia assicurativa richiede e necessita per l’apertura del sinistro.