Il diritto al risarcimento del danno, derivante dall’omessa manutenzione di parti comuni del condominio, non esonera il condomino danneggiato dall’obbligo di partecipare alle spese. E’ quanto sancisce la sesta sezione civile della Cassazione con l’ordinanza n. 18187/2021.
Una società, proprietaria del piano terra del condominio, dopo aver subito dei danni a causa di una mancata manutenzione del lastrico solare, condanna l’intero condominio a risarcirle i danni e le spese di manutenzione. La Suprema Corte rigetta il ricorso perché la responsabilità della compagine condominiale per i danni arrecati alla società, non esclude che la stessa resti gravata dall’obbligo di contribuire alle spese di riparazione, trattandosi di una parte comune dell’edificio.
Secondo gli Ermellini: “Il condomino, che subisca nella propria unità immobiliare un danno derivante dall’omessa manutenzione delle parti comuni dell’edificio, assume la posizione di terzo avente diritto al risarcimento nei confronti del condominio, senza tuttavia essere esonerato dall’obbligo, che trova la sua fonte nella comproprietà o nella utilità di quelle e non nella specifica condotta illecita ad esso attribuibile, di contribuire a sua volta, in misura proporzionale al valore della rispettiva porzione, alle spese necessarie per la riparazione delle parti comuni dell’edificio e alla rifusione dei danni.”