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Risarcito il danneggiato per l’incidente causato da animale selvatico se manca il cartello di pericolo.

La sesta sezione civile della Corte di Cassazione con ordinanza 8206/2021 ha sancito che in caso di incidente stradale causato da animale selvatico, spetta al danneggiato provare l’assenza di segnaletica stradale e la colpa dell’ente pubblico che, avrebbe dovuto installare i dispositivi in caso di reale situazione di pericolo su strada non percepibile con tempestività da un conducente che osservi le normali regole di prudenza. Nel caso in esame, il titolare della carrozzeria cessionaria del credito vantato dal conducente, ha citato in giudizio la regione e la provincia, chiedendo il risarcimento del danno materiale subito dal proprietario dell’auto che, percorrendo la strada provinciale, si è scontrato con un capriolo; la regione, ha richiesto la condanna per il risarcimento alla provincia, quale ente titolare dei poteri di gestione della fauna selvatica e proprietario della strada, invece, la provincia ha eccepito il proprio difetto di legittimità passiva, spettante alla Regione.  Il giudice di merito ha sancito la responsabilità concorrente nella causazione del sinistro sia della regione che della provincia, condannando entrambi gli enti a risarcire. Di contro, la ricorrente provincia ha denunciato la corrente responsabilità sancito dal giudice di merito, in assenza di segnaletica concernente l’attraversamento di animali selvatici, illuminazione stradale e recinzioni ed, inoltre, ha affermato che la Regione non ha predisposto sostegni economici per prevenire i danni causati dalla fauna selvatica, escludendo ogni forma di responsabilità in capo alla Provincia. La Suprema Corte di Cassazione, discostandosi da quanto statuito dal giudice di merito, ricorda che la legittimazione passiva, in caso di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici, spetta esclusivamente alla Regione, in quanto titolare delle normali competenze in materia di patrimonio faunistico, programmazione, gestione e tutela della fauna selvatica, potendo rivalersi nei confronti degli enti che avrebbero dovuto in concreto adottare le misure per impedire il danno. Pertanto, spetta al conducente dimostrare la condotta colposa dell’ente pubblico e, spetta alla PA di predisporre dispositivi per avvisare dei rischi o scoraggiare l’attraversamento degli animali, come l’installazione di segnali in una situazione reale di pericolo, non percepibile con la normale prudenza, così come sancito dall’art. 84 CdS.