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Risarcito il dipendente per danno morale se non lavora in sicurezza.

La sezione lavoro della Corte di Cassazione con ordinanza n. 1962/2022 ha sancito che, va risarcito il danno allo stile di vita e dunque il danno morale se, comporta una lesione da tale da impedire anche i gesti quotidiani, laddove il lavoratore non svolge la sua prestazione in un luogo sicuro, mettendo costantemente in pericolo la propria incolumità. Nel caso in esame, veniva accolto il ricorso di un dipendente che, a causa del contatto diretto con l’amianto, sviluppava un tumore ai polmoni e problemi cardiaci, nonché uno stato di ansia e paura nell’ammalarsi e peggiorare la qualità di vita. Pertanto, in un contesto in cui non viene garantito un luogo di lavoro sicuro e salubre, è riconosciuto il risarcimento del danno morale, in virtù della violazione dei diritti costituzionalmente garantiti in quanto, vi è una modifica delle abitudini di vita, tutelate dalla CEDU nonchè, tenendo conto delle norme consuetudinarie e della natura delle immissioni.