Lo ha stabilito la prima sezione civile della Cassazione nell’ordinanza 4475/21 nella quale viene dichiarata l’illegittimità della condotta dell’assicurazione che ha rilasciato una copia dell’atto di liquidazione del sinistro che recava le coordinate bancarie dei beneficiari, copia che l’assicurato ha depositato all’assemblea condominiale, divulgando quindi, dati personali dei condomini. Dunque sbaglia il tribunale ad escludere il risarcimento sul rilievo che non vi sarebbe violazione dell’obbligo di riservatezza, perché vero è che la compagnia deve provare all’assicurato di aver risarcito il sinistro a copertura della polizza ma, non ha alcun bisogno di riprodurre le coordinate bancarie dei beneficiari, anzi dovrebbe oscurarle prima di consegnare la quietanza al cliente. Le esigenze di prova non possono prevalere sul diritto alla riservatezza dei condomini in base ai principi dell’articolo 11 del codice della privacy. E il fatto che sia stato l’assicurato a diffondere l’iban depositando l’atto, non esclude la responsabilità della compagnia.