Ordinanza del 30/03/2022 Tribunale di Catania – Sez. Sesta. In buona sostanza, il Reddito di Cittadinanza viene considerato equiparabile ad un qualsiasi reddito da lavoro, essendo una misura di politica attiva dell’occupazione e, quindi, pignorabile nella misura di 1/5, come ogni altro stipendio o trattamento pensionistico.
Nel provvedimento di nascita della misura, Decreto Legge n. 4/2019, non vi è alcun riferimento ad una eventuale natura alimentare della stessa, tale da non configurarne una fattispecie privilegiata e, quindi, non sottoponibile a procedimenti esecutivi di qualsivoglia genere.
La speranza di tutti è che, il Reddito di Cittadinanza, lasci il posto ad una reale possibilità di occupazione per i nostri giovani.