Sentenza 8647/2024 Corte Cassazione
(Approfondimento legale)
Momento estremamente delicato per i giudici, quello che comporta l’escussione di un teste minorenne, soprattutto in ambito di reati sessuali.
La pronunzia commentata prevede che, la valutazione dell’attendibilità delle dichiarazioni rese da vittima minorenne, non comporta l’indispensabile sottoposizione dello stesso al c.d. “test di Rorschach“, che non costituisce prova decisiva per cui, la sua mancata assunzione, non integra vizio della decisione (ai sensi dell’art.606, comma 1, c.p.p.)
La Suprema Corte sottolinea che il predetto test rappresenta solo uno dei diversi metodi scientifici di indagine psicologica sulla personalità del minore, adoperati per stimarne la maturità psichica e la capacità a testimoniare, il cui utilizzo è rimesso alla discrezionalità del perito.
Quindi, il CTU non è obbligato all’uso di tali indagini, che costituiscono solo uno strumento tra i tanti possibili.
Neanche nella Carta di Noto, contenente le linee-guida per l’esame di minori vittime di abusi sessuali, è considerata un’omissione invalidante alla relazione peritale, l’assenza “dell’innominabile test“!
Ricordiamo che sempre in tema di reati sessuali in danno di minori, la valutazione giudiziale delle dichiarazioni accusatorie rese dalle vittime degli abusi, che pur richiede specifiche cognizioni tecniche mediante il ricorso al sapere scientifico esterno, non impone l’assunzione di tale accertamento (cfr.Cass. 8541/2017)
In buona sostanza, l’attendibilità delle persone offese nei reati sessuali deve essere valutata in senso globale, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto e di tutti gli elementi acquisiti al processo.
Quindi, la Suprema Corte ricorda che: “in tema di violenza sessuale sui minori, la valutazione sull’attendibilità delle dichiarazioni rese dalla vittima deve tenere conto non solo della loro intrinseca coerenza, ma anche di tutte le altre circostanze concretamente idonee ad influire su tale giudizio, ivi inclusa la verifica sull’incidenza di plurime audizioni della persona offesa“(cfr.Cass. 46592/2017).
I protocolli prescritti dalla Carta di Noto si risolvono, essenzialmente, in meri suggerimenti diretti a garantire l’attendibilità delle dichiarazioni e la protezione psicologica del minore.