Lo ha sancito la terza sezione civile della Corte di Cassazione con ordinanza 456/2021 pubblicata il 13 Gennaio, secondo cui è innegabile il risarcimento al pedone caduto sui sampietrini malfermi, in quanto la strada dissestata è sintomo di cattiva manutenzione da parte dell’Ente, mentre l’imprudente condotta del danneggiato non rientra nel novero dell’imprevedibilità. Pertanto, il Comune può superare la presunzione di colpevolezza dimostrando che il comportamento del danneggiato possieda le caratteristiche dell’eccezionalità ed inevitabilità.