La sesta sezione civile della Corte di Cassazione con ordinanza n. 21327/2022 ha sancito che, è lecita la multa per eccesso di velocità anche se, nel verbale di contestazione non è riportato il numero di matricola dell’autovelox che ha rilevato la velocità eccessiva. Nel caso in esame, veniva contestato nel verbale di contestazione, la mancata indicazione della taratura dell’apparecchiatura utilizzata per rilevare l’eccesso di velocità in quanto, nonostante la documentazione prodotta in giudizio, non era possibile provare che quell’autovelox coincideva con l’apparecchiatura utilizzata. Secondo la Cassazione, non è necessario, che il verbale di contestazione riporti gli estremi dell’autovelox e pertanto, il Comune è esonerato dall’onere di produrre in giudizio la documentazione fotografica concernente la violazione del limite di velocità.