
Ordinanza 22427/2025 Corte Cassazione
La suprema Corte di Cassazione si è pronunciata nuovamente e con chiarezza operativa, sui danni derivanti da fauna selvatica protetta, chiarendo ruoli, titolarità e oneri della prova .
Nel caso esaminato, un automobilista era entrato in collisione con un capriolo lungo una strada provinciale. In primo grado la Regione viene condannata al risarcimento; in appello, invece, il Tribunale rigetta la domanda, inquadrando la fattispecie nell’illecito civile (art. 2043 c.c.) e addebitando all’attore l’onere della prova. Secondo la Cassazione, tale inquadramento è errato: la responsabilità va invece inquadrata nell’art. 2052 c.c., che prevede una responsabilità oggettiva per danni da “fatto dell’animale” e comporta un diverso regime probatorio .
Secondo detto articolo è responsabile il “proprietario dell’animale o chi se ne serve”, (qui la Regione), che può liberarsi dalla responsabilità solo dimostrando il caso fortuito: un evento esterno, imprevedibile e inevitabile che interrompe il nesso causale .
La fauna selvatica protetta, oggetto di tutela collettiva, è considerata patrimonio indisponibile dello Stato, con la gestione affidata alle Regioni .
Dal canto suo il danneggiato deve provare:
il fatto (sinistro e animali coinvolti),
il nesso causale tra animali e danno,
l’appartenenza dell’animale a specie tutelata (L. 157/1992).
Se è anche conducente, deve dimostrare di aver guidato con la massima cautela e che l’urto era inevitabile nonostante la diligenza (art. 2054 c.c.).
Se nessuno dei soggetti supera la presunzione, si applica una ripartizione paritaria della responsabilità.
La Cassazione ha annullato la sentenza del Tribunale ed ha rinviato per un nuovo esame conformato ai corretti principi di diritto.
In ambito Comunitario, la tutela della fauna selvatica è rafforzata dalla Direttiva Habitat (92/43/CEE) che prescrive protezione di luoghi e specie, tramite piani di conservazione e regimi di responsabilità per danni. Sebbene il recepimento in Italia avvenga tramite normativa ambientale e regionale, l’orientamento della Cassazione rispecchia chiaramente gli obiettivi comunitari di tutela e gestione della biodiversità.
Riassumendo, quindi, l’ordinanza chiarisce i confini della responsabilità: spetta alle Regioni, in qualità di titolari della gestione, rispondere per danni da fauna protetta (art. 2052 c.c.), con onere probatorio (gravoso in loro favore), per dimostrare il caso fortuito.
Al cittadino danneggiato, in particolare se conducente, spetta fornire una ricostruzione puntuale dell’evento e della condotta diligente adottata.
In caso di insuperamento delle presunzioni, la responsabilità viene spartita, semplificando e rendendo più equo il contenzioso risarcitorio.
Questo orientamento giurisprudenziale valorizza la tutela ambientale, responsabilizza la gestione pubblica della fauna e alleggerisce il percorso probatorio per i cittadini danneggiati.
