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SARANNO PURE DETENUTI PERICOLOSI, MA NON SONO BESTIE

Sentenza 30/2025 Corte Costituzionale

Dichiarato incostituzionale l’art. 41-bis, comma 2-quater, lettera f), primo periodo, dell’ordinamento penitenziario, nella parte in cui prevede il limite massimo di due ore d’aria al giorno.

Messa in discussione esclusivamente la disciplina relativa alla permanenza all’aperto dei detenuti in regime speciale, senza contestare l’intero impianto del 41-bis, che prevede misure restrittive per i detenuti considerati particolarmente pericolosi.

La stessa legge stabilisce il diritto dei detenuti alla permanenza all’aperto per almeno quattro ore al giorno, con possibilità di riduzione solo per giustificati motivi.

La Corte ha ribadito che “qualsiasi restrizione dei diritti fondamentali deve rispettare i principi di ragionevolezza, proporzionalità e finalità rieducativa della pena, sanciti dagli articoli 3 e 27 della Costituzione”.

La limitazione delle “ore d’aria” non ha alcuna giustificazione in termini di sicurezza, poiché il controllo sui detenuti è già garantito attraverso la separazione in gruppi ristretti.

La riduzione a due ore al giorno, introdotta dalla Legge n. 94 del 2009, “comprime in modo sproporzionato un diritto fondamentale e non aumenta la sicurezza, ma aggrava inutilmente le condizioni di detenzione”.

I detenuti in regime di 41-bis, non sottoposti a sorveglianza particolare, quindi, torneranno a beneficiare della permanenza all’aperto per almeno quattro ore al giorno, salvo motivi specifici.

La sentenza ristabilisce un equilibrio tra esigenze di sicurezza e tutela dei diritti fondamentali, sulla consapevolezza che la pena deve sempre avere una finalità rieducativa.