E’ quanto afferma il Tribunale di Crotone, con la sentenza n. 118/21, depositata dalla sezione civile: scatta il concorso di colpa tra Comune, proprietario della strada, e la donna che, camminando in ciabatte, cade in una buca.
Di regola è l’Ente proprietario della strada a dover risarcire i danni occorsi ai passanti, tranne che nel caso in cui la caduta dipenda dal «caso fortuito», che consiste in un evento inevitabile e imprevedibile, spesso dovuto alla condotta incauta del pedone. La prova del caso fortuito però ricade sempre sul Comune o sul diverso Ente incaricato della manutenzione stradale: dovrà dimostrare che il danno è accaduto per una causa a lui non imputabile, altrimenti sarà tenuto al risarcimento pieno.
Secondo il ricorrente, al di là del fatto che le buche fossero ben visibili, come confermato anche da alcuni testi sentiti, la colpa andava ascritta alla condotta imprudente dell’utente che aveva ammesso di aver camminato con calzature che la esponevano al pericolo di caduta.
Il giudice rileva che la donna non ha usato la strada comunale con la necessaria prudenza, essendo il fatto accaduto in pieno giorno ed essendo la strada dissestata; ma soprattutto – prosegue la sentenza – si deve rilevare che aveva calzature (ciabatte) non idonee a percorrere quella strada in sicurezza
Da qui, il concorso di colpa del danneggiato scaturito dalla sua condotta imprudente: per il giudice calabrese la responsabilità dell’infortunio va attribuita sia al Comune sia alla vittima stessa.