Lo ha sancito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 16685 del 3 maggio 2021. Nel caso di specie la misura ablativa ha interessato l’ appartamento di un imprenditore che è stato accusato di indebite compensazioni, il quale aveva la disponibilità dell’immobile solo in virtù di comodato gratuito, dato che l’appartamento risultava intestato alla moglie del fratello (cognata). Nonostante ciò i Supremi Giudici hanno confermato la misura, e il ricorso con il quale la difesa ha cercato di far revocare il sequestro, insistendo sul fatto che l’appartamento fosse intestato alla cognata, la quale aveva anche acceso un mutuo per l’acquisto dello stesso, non è servita a molto. Infatti la Corte ha chiarito che, da un lato è vero che l’art. 322 ter c.p. prevede un limite al sequestro nel caso in cui i beni appartengano ad un soggetto estraneo al reato, dall’altro lato è ugualmente vero che la legge assicura al terzo estraneo la possibilità di opporsi al provvedimento ablativo. Perciò, solo il soggetto terzo e non l’indagato, può rivendicare la titolarità del bene che assume essere di sua proprietà.