La quarta sezione penale della Corte di Cassazione con sentenza 27889/21 ammette la sostituzione della pena detentiva breve in sanzione pecuniaria, anche se l’imputato versa in una situazione economica poco agiata, preferendo la pena detentiva in quanto meno gravosa. Il giudice nel decidere la pena da applicare esercita la sua discrezionalità, tenendo in considerazione la situazione individuale e familiare ma non quella economica. Nel caso in esame veniva applicata la condanna al pagamento di una somma di denaro invece della pena detentiva pari a 4 mesi, risultando non adatta all’imputato perché più gravosa rispetto alla semilibertà o alla libertà controllata. In realtà la sostituzione della pena detentiva in pena pecuniaria può essere inflitta all’imputato anche se povero ma soltanto nei casi di pena sostitutive accompagnate da prescrizione. Pertanto, i motivi del ricorso secondo cui la pena pecuniaria risulta essere non idonea in ragione della situazione economica dell’imputato non possono essere accolti in quanto, risultano generici e meramente fattuali.