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Scatta l’addebito della separazione in caso di abbandono del tetto coniugale.

La sesta sezione civile della Corte di Cassazione con ordinanza 16242/22 pubblicata il 19 maggio ha sancito che, in caso di mancata prova della violazione del dovere di fedeltà, scatta l’addebito della separazione in caso di abbandono del tetto coniugale; infatti, la violazione del dovere di convivenza giustifica, da sé, la sanzione a meno che, l’allontanamento non sia dipeso da un comportamento dell’altro coniuge. Nel caso in esame veniva addebita la separazione a carico dell’ex marito con assegnazione del mantenimento alla donna in quanto, il tradimento non può considerarsi come prova. Pertanto, l’abbandono non giustificato della casa coniugale è conditio sine qua non dell’addebito, a causa della violazione del dovere di convivenza a meno che, quest’ultima (la convivenza) non sia stata interrotta a causa di un comportamento dell’altro o, divenuta intollerabile.