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Scatta lo stalking per la condotta tenuta dal proprietario dell’appartamento al piano di sopra contro il titolare del pub sottostante.

Lo ha stabilito la quinta sezione penale con la sentenza 3795/21 del primo febbraio con la quale la Corte, ha respinto il ricorso del condomino che, con azioni di disturbo ha terrorizzato i clienti del pub e non solo. Il ricorrente infatti, è stato condannato per atti persecutori in danno del titolare del locale e di suo figlio e per violazione della corrispondenza indirizzata all’esercizio commerciale, date le diverse azioni di disturbo effettuate dallo stesso come, l’apposizione di cartelli di “divieto d’accesso” o “passo carrabile” davanti all’esercizio, l’intimidazione compiuta mettendo un coltello e spazzatura nella cassetta della posta, furto della corrispondenza, aggressione fisica ai danni del figlio del proprietario del pub. Pertanto, nonostante l’imputato abbia denunciato i comportamenti della presunta persona offesa che, a suo avviso, avrebbe gestito il pub in modo illegittimo, permettendo ad esempio ai clienti di rimanere negli spazi condominiali fino a tarda notte, i supremi giudici hanno posto l’accento sugli innumerevoli atti di disturbo accertati compiuti dall’imputato, sulla durata delle molestie e sulla loro gravità, stabilendo che hanno effettivamente l’idoneità destabilizzatrice e che hanno ingenerato un grave stato di ansia e paura tipico del reato di stalking.