La sezione civile della Corte di Cassazione con ordinanza 19540 pubblicata il 10 giugno 2021 ha sancito che, in caso di procedimento di divorzio congiunto, la revoca del consenso originariamente prestato da uno dei due coniugi, non impedisce l’accertamento dei presupposti per dichiarare lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio, fatti salvi gli accordi patrimoniali stipulati, a meno che il divorzio non sia frutto di un errore, dolo o violenza. Nel caso di specie, il Tribunale di Pescara e la Corte d’Appello de l’Aquila, avevano dichiarato improcedibile la domanda di divorzio congiunto in quanto uno dei coniugi revocava il consenso perché in disaccordo con la domanda di divorzio. La Corte di Cassazione, ha affermato che in caso di separazione consensuale, trattandosi di un procedimento di volontaria giurisdizione in cui il consenso è elemento e presupposto fondamentale, il Tribunale non può intervenire sul consenso, mentre in caso di divorzio, essendo di natura contenziosa, il giudice è chiamato a verificare la sussistenza dei presupposti. Pertanto, l’accordo alla base della domanda di divorzio ha natura ricognitiva per quanto concerne i presupposti e, dunque, la revoca del consenso, non preclude la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, potendo il Tribunale accertare le sussistenza dei requisiti per la pronuncia del divorzio.