Sentenza 4261/2023 Corte di Cassazione
Ci avviciniamo a grandi passi verso la stagione estiva, meteorologia permettendo, che darà nuovo impulso al turismo nazionale ed estero, con sempre maggiore impulso del traffico aereo.
Ma può avvenire che una compagnia low – cost, pur avendo svolto tutte le procedure a lei spettanti per il buon esito di una vacanza, si trovi a fare i conti con eventi nati al di fuori delle proprie organizzazioni, e doverne pagare, comunque, le conseguenze.
Nel caso di questa sentenza della Corte, il viaggio di una coppia era stato funestato dallo sciopero dei controllori di volo, i cosiddetti “uomini radar”: evento che, gioco forza, aveva fatto cancellare il viaggio verso mete di relax.
La Suprema, però, non ha ritenuto esimente la chiesta eccezionalità del fatto, non dipendente da responsabilità della stessa compagnia.
Riconosciuta, invece, una tardiva comunicazione agli interessati, tale da averli costretti, comunque, a spostamenti inutili e dispendiosi che, alla fine, sono risultati tutti a carico della chiamata in causa.