Per le autostrade, per loro natura destinate alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza, l’apprezzamento relativo alla effettiva possibilità del controllo alla stregua degli indicati parametri non può che indurre a conclusioni in via generale affermativa, e dunque a ravvisare la configurabilità di un rapporto di custodia.
Si può ritenere colpevole del sinistro lo scoppio di uno pneumatico, ma la circostanza non salva il conducente della macchina: è per l’usura che la gomma perde il battistrada all’improvviso, causando il testa coda dell’auto che sopraggiunge. Lo sancisce la sentenza 721/21, dalla prima sezione civile del tribunale di Messina.
Il conducente, per liberarsi dalla presunzione di colpa, non può limitarsi ad allegare e provare che il sinistro sia stato preceduto dallo scoppio di uno pneumatico, ma ha l’onere di provare sia che lo scoppio non sia dovuto a difetto di manutenzione, sia che lo sbandamento seguito allo scoppio sia stato inevitabile ed abbia precluso qualsiasi manovra di emergenza. Accolta, pertanto, la domanda della danneggiata la quale ottiene un risarcimento di oltre 3.600 euro per le lesioni personali e quasi 7 mila per i danni al veicolo.