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Se è presente lucro cessante, va tassato il risarcimento nella transazione datore-lavoratore.

Le somme percepite dal contribuente-lavoratore a titolo risarcitorio sono soggette a tassazione solo se siano volte a reintegrare un danno che si è finalizzato nella mancata percezione di redditi, mentre non sono assoggettabili a tassazione quelle intese a riparare un pregiudizio di natura diversa. E’ quanto emerge dall’ordinanza n. 8031 del 23 marzo 2021 ,dove la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle entrate: per i giudici va tassato il risarcimento nella transazione datore di lavoro-lavoratore, solo se è a titolo di lucro cessante.

Secondo gli Ermellini, la Commissione ha dedotto la natura dell’indennità da elementi ritenuti decisivi: il fisco, di contro, avrebbe dovuto specificare le norme violate e in che modo la Ctr si fosse distaccata dai criteri legali. Il ricorrente non deve solo far esplicito riferimento alle regole legali d’interpretazione mediante specifica indicazione delle norme violate, ma è tenuto a precisare con quali considerazioni il giudice si sia discostato dai richiamati canoni legali. Ciò nonostante, è stato considerato inammissibile il ricorso.