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SE GUADAGNI, IL GRATUITO PATROCINIO CONCESSO PUÒ DIVENTARE UN REATO

Sentenza 40729/2023 Cassazione Penale

L’art. 95 DPR 115/2002, configura come illecito penale non solo le falsità e le omissioni attuate nella dichiarazione sostitutiva, allegata alla richiesta di “gratuito patrocinio” a spese dello Stato, ma anche la mancata comunicazione, prevista dall’articolo 79 dello stesso decreto.
Tale articolo prevede, in maniera chiara, un obbligo del richiedente a comunicare, fino a definizione della procedura, variazioni rilevanti del suo reddito, entro un termine perentorio assegnato.
Anche la giurisprudenza di legittimità ha fornito interpretazioni coerenti, indicando come fattispecie di reato, ex art. 95 DPR 115/2002, le infedeli attestazioni o le dichiarazioni di avere un reddito inferiore a quello previsto dalla legge, per essere ammessi al beneficio.
Nel caso specifico, accertamenti effettuati dall’Agenzia delle Entrate, avevano riscontrato redditi dei componenti del nucleo familiare, superiori a detta soglia.
La conseguenza di quanto rilevato, in buona sostanza, non ha prodotto esclusivamente la perdita del beneficio, bensì l’integrazione di uno specifico reato, prodotto da autocertificazione mendace, sottoposta a querela di falso, laddove dimostratasi l’inesattezza.
L’accertamento, quindi, di un reddito maggiore a quello indicato per ottenere il gratuito patrocinio, ha sottoposto il reo, ad una ulteriore contestazione di fatto illecito.