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Ordinanza 24468/2024 Cassazione Penale

Facendo riferimento alle condizioni necessarie per l’ammissione al gratuito patrocinio, ha rilevanza ogni componente di reddito, espressivo di capacità economica.
Le false indicazioni o le omissioni riportate nella dichiarazione sostitutiva di certificazione, però, integrano il reato di cui si tratta solo quando riguardino la sussistenza delle condizioni di reddito per l’ammissione al beneficio, ma non anche quando cadano su elementi a tal fine irrilevanti.

La tematica della revoca del beneficio, fa specifico riferimento alla falsità o all’incompletezza della dichiarazione sostitutiva di certificazione, prevista dall’art.79, comma 1, lett. c d.P.R.115/2002, in caso di redditi che non superino il limite di ammissibilità, fermo restando
che deve essere computato anche il reddito di qualunque persona con cui il richiedente conviva e contribuisca alla vita in comune (cfr.Cass.44121/2012).

Le manchevolezze che integrano l’elemento oggettivo del reato, di cui al citato articolo, devono essere sorrette dal dolo generico, rigorosamente provato, che esclude la responsabilità per un difetto di controllo, di per sé integrante condotta colposa.
Inoltre, ai fini della integrazione del reato in caso di effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l’ammissione al beneficio, il giudice deve procedere ad una rigorosa verifica dell’elemento soggettivo, al fine di escludere l’eventuale inutilità del falso.