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Se il coerede provvede alla manutenzione del bene comune, la spesa sostenuta va rimborsata.

Lo ha sancito la sesta sezione civile della Cassazione con l’ordinanza 8938/21 pubblicata il 14 aprile, con la quale è stato chiarito che, poiché si tratta di debito di valuta e non di valore, la spesa di manutenzione del bene comune va rimborsata al coerede che la gestisce. Nel caso di specie, il ricorrente, aveva eccepito l’acquisto per usucapione del bene comune, chiedendo inoltre che le sorelle venissero condannate al rimborso delle spese da lui sostenute per le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria. Inizialmente la domanda di rimborso non è stata accettata poiché per la corte territoriale non è stato provato il possesso in esclusiva, sostenendo che l’aver compiuto opere di manutenzione anche straordinarie, non può essere il fattore indicativo del possesso esclusivo, occorrendo invece che egli impedisca il compossesso degli altri contitolari. Sul punto la Suprema Corte invece, ha ritenuto che, il giudice di merito ha sbagliato a fare applicazione dell’art. 1108 c.c. , secondo il quale il coerede che abbia eseguito migliorie sul bene può pretendere un’indennità pari all’aumento del valore della cosa in conseguenza dei miglioramenti, ed ha sostenuto dunque che, il ricorrente, aveva tutto il diritto di richiedere il rimborso delle spese sostenute trattandosi di debito di valuta e non di valore, in quanto mandatario o utile gestore degli altri eredi.