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Se la moglie riesce a stento a mantenere se stessa ed i figli, nessun assegno divorzile per l’ex marito cagionevole.

Lo ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza 8628/21 pubblicata il 31 marzo, con la quale è stato ritenuto inammissibile il ricorso dell’ex marito con problemi di salute. I Supremi Giudici infatti, hanno chiarito che, pesa sul richiedente l’assenza di un interesse professionale o lavorativo e che dunque l’ex marito della donna nonostante i problemi di salute non ha diritto all’assegno divorzile se la moglie a stento riesce a mantenere se stessa ed i figli. Nel caso di specie, l’uomo si era allontanato dalla famiglia da tempo ed aveva provveduto da solo al proprio sostentamento, anche non lavorando ma godendo di altre risorse, come ad esempio la pensione d’invalidità, mentre la ex moglie aveva percepito un reddito appena sufficiente a soddisfare le proprie esigenze di vita e quelle dei figli. Nonostante ciò il marito ha sostenuto che non era stato considerato l’obbligo da parte di uno dei coniugi di somministrare l’assegno a favore dell’altro quando quest’ultimo non risulta in grado di procurarsi da sé i mezzi per vivere o non li possiede. Sia la corte d’appello, sia i Supremi Giudici hanno respinto la domanda del ricorrente perché “all’assegno divorzile in favore dell’ex coniuge deve attribuirsi oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il raggiungimento dell’autosufficienza economica ma il raggiungimento di livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate”. Quindi grava sul richiedente l’onere di provare l’esistenza delle condizioni legittimanti l’attribuzione e la quantificazione dell’assegno.