La prima sezione civile della Cassazione con ordinanza 19954/21 ha sancito che l’imprenditore risponde di concorrenza sleale se vanta una storia che non gli appartiene, appropriandosi di meriti altrui e vantando clienti famosi che il nuovo collaboratore seguiva in passato. Nel caso in esame, veniva accolto dai giudici di merito il ricorso di un’agenzia pubblicitaria che chiedeva di far cessare al concorrente, dal quale dopo anni di lavoro insieme di separa, di far cessare l’attività di concorrenza sleale. L’agenzia pubblicitaria, dopo la separazione, dava la possibilità al fuoriuscente di continuare a seguire i clienti famosi curati in passato; quest’ultima continuava a vantare sul sito internet i nomi dei personaggi famosi, appropriandosi dei pregi altrui e vantando situazioni che in realtà non gli appartenevano. Pertanto, si configura l’illecito di mero pericolo in quanto, il competitor attribuisce a sé una qualità positiva che si riferisce a prodotti altrui, alterando la libertà di scelta del consumatore. La concorrenza sleale sarebbe da escludere solo se l’operatore scorretto attribuisce a sé meriti inesistenti senza arrecare danno al competitor.