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Se le chiavi sono in possesso esclusivo, il passetto non è più di natura condominiale.

Lo sancisce la sesta sezione civile della Cassazione, con l’ordinanza 8261/21, affermando che il bene, in questo caso il passetto, deve essere di godimento collettivo e collegato alle altre unità immobiliari. E’ stato chiesto il risarcimento dai ricorrenti per delle infiltrazioni provenienti dal sovrastante terrazzo condominiale, denominato lastrico solare.

A tal proposito ci si domanda chi sia tenuto al risarcimento dei danni cagionati da tali infiltrazioni, ovvero se debbano essere ritenuti responsabili in tal senso tutti i condomini, oppure il singolo proprietario esclusivo o usuario del lastrico solare. La corte ha appurato che gli appartamenti del presente giudizio sono posizionati in due diversi piani, aggiungendo che al passetto si può accedere solo attraverso una porta le cui chiavi sono in possesso del ricorrente del secondo piano. Inammissibile è stato annunciato il ricorso.