Sentenza 44128/2024 Corte Cassazione
In tema di “differimento della pena per motivi di salute“, laddove il Tribunale di Sorveglianza giunga alla conclusione che si debba rigettare la richiesta di rinvio dell’esecuzione, perché le cure possono essere praticate in ambiente carcerario, è poi anche necessario che si specifichi, nell’ambito della decisione, la struttura penitenziaria in cui la pena vada espiata.
Nel caso in esame il giudice aveva rigettato l’istanza del ricorrente sulla semplice considerazione che le risultanze delle relazioni sanitarie ospedaliere si manifestavano nel senso della compatibilità delle condizioni di salute dell’interessato, con lo stato di detenzione: considerato lo stato di compensazione delle accertate patologie.
Siffatta affermazione, peraltro, è stata poi supportata dalla descrizione delle patologie riscontrate e dalla motivazione a sostegno delle conclusioni riportate, in merito al “differimento facoltativo“: necessario, dunque, definire i confini della riconosciuta discrezionalità.
La Suprema Corte ha ripetutamente affermato il principio per cui, “il giudice investito della delibazione della domanda per l’applicazione dell’art. 147 c.p. deve tener conto, indipendentemente dalla compatibilità o meno dell’infermità con le possibilità di assistenza del sistema carcerario, anche dell’esigenza di non ledere comunque il fondamentale diritto alla salute dell’individuo“.
(cfr. Cass.36856/2005).
Inoltre, detta sofferenza aggiuntiva è inevitabile quando la pena debba essere eseguita nei confronti di soggetto malato, e può assumere rilievo solo quando si appalesi di entità tale da superare i limiti della umana tollerabilità.
Il giudice “a quo” aveva deciso per la compatibilità delle patologie accertate in capo al ricorrente con il regime carcerario, ma aveva considerato sussistente siffatta compatibilità soltanto in un istituto fornito di centro clinico specializzato: in mancanza di indicazione dello stesso, evidentemente, la rilevata compatibilità perde di valenza.