Lo ha stabilito la terza sezione civile della Cassazione con la sentenza 12872/21 del 13 maggio, con la quale è stato accolto il ricorso della vedova di un uomo che aveva ottenuto la condanna al pagamento di una somma di denaro per lesione della legittima. Nel caso di specie, la donna aveva sostenuto che il marito, in vita, aveva compiuto donazioni dissimulatamente, sottraendo in tal modo somme di denaro all’attivo ereditario, e perciò aveva chiesto al giudice che le venisse assegnata la quota ereditaria secondo le norme della successione necessaria con la relativa condanna dei convenuti al rilascio dei beni assegnati. Il Tribunale, ha accolto la domanda della donna ed ha intimato ai coeredi di pagare la somma, dato che non è stato ottenuto l’adempimento spontaneo da parte loro. La vertenza però è giunta in Cassazione perché la corte d’appello ha ritenuto che la condanna al pagamento di un conguaglio in denaro da parte dei coeredi in favore del legittimario pretermesso, dipendesse dalla pronuncia di accertamento della lesione di legittima e dunque, in mancanza del passaggio in giudicato della seconda, la prima non poteva essere messa in esecuzione. I Supremi Giudici quindi accogliendo la domanda, hanno chiarito che, l’azione di riduzione richiede al giudice due accertamenti, uno sempre uguale che consiste nell’accertamento costitutivo della lesione della quota o della legittima, e l’altro che invece può variare, a seconda che siano ridotte disposizioni testamentarie, legati o donazioni, oppure ad esempio a seconda che l’attore abbia ricevuto una quota di legittima inferiore o sia stato pretermesso del tutto, che l’erede domandi la divisione dei beni ereditari, la separazione in natura del bene oppure il pagamento del controvalore in denaro. Perciò, se la reintegra richiede la divisione dei beni ereditari e il giudice condanna al pagamento di un conguaglio in denaro, ciò sarebbe in rapporto di corrispettività rispetto alla pronuncia di divisione e non sarebbe eseguibile immediatamente, viceversa, se la reintegra richiede il pagamento del controvalore della quota , ciò dipenderebbe dalla pronuncia di riduzione, ma sarebbe immediatamente eseguibile. Nel caso di specie comunque, la Cassazione ha stabilito che la sentenza è immediatamente eseguibile perché pronunciata senza necessità di divisione ex art. 560, comma 2 e 3, c.c.