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Se viene provato il raggiro che ha indotto il contraente a firmare, il contratto può essere annullato per dolo.

Lo ha stabilito la sesta sezione civile della Cassazione con l’ordinanza 31731/21 depositata il 04 novembre 2021, con la quale viene chiarito che nel caso in cui siano effettivamente dimostrabili raggiri e menzogne che abbiano spinto il contraente a firmare il contratto in base agli stessi, il contratto può essere annullato per dolo. Nel caso di specie la figlia del proprietario di un immobile aveva richiesto di annullare il contratto di vendita dello stesso perché viziato da dolo, essendo la stessa stata indotta a firmare dal padre, che , voleva assicurarsi la proprietà dell’immobile. Facendo ricorso il padre però, sosteneva che il giudice aveva dato importanza alle dichiarazioni indirette testimoniali, dalle quali non era emersa alcuna prova del raggiro. I Supremi Giudici hanno ritenuto il ricorso fondato, dato che il dolo, quale vizio del consenso, deve incidere sul momento della formazione del contratto e deve indurre ad una effettiva falsa rappresentazione della realtà. Cioè, i raggiri usati, devono essere tali che, senza di essi, l’altra parte non avrebbe prestato il proprio consenso per la conclusione del contratto, ovvero quando vi sia una rappresentazione alterata della realtà. Quindi per annullare il contratto non basta una semplice influenza psicologica ma sono necessari artifici o raggiri che hanno un’efficienza causale sulla determinazione volitiva sul consenso della controparte.