Sentenza 12633/2024 Corte Cassazione
La minaccia nel delitto di estorsione, può essere manifestata anche in maniera indiretta, ovvero implicita ed indeterminata, purché sia idonea ad incutere timore ed a coartare la volontà del soggetto passivo.
Va tenuto conto delle circostanze concrete, della personalità dell’agente e delle condizioni soggettive della vittima: ne consegue che, anche l’intimazione della rottura di una relazione sentimentale, può assumere valenza di minaccia, quando costituisca espressione di ricatto per farsi consegnare del denaro.
La Suprema Corte ha evidenziato, nel caso in esame, l’esistenza di una prevaricazione e sudditanza psicologica della persona offesa, ed ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito, che aveva escluso come prive di coartazione le cessioni di denaro, e non riferibili ad una libera scelta della vittima.
In buona sostanza, le richieste di denaro in un’estorsione, possono essere avanzate con toni aggressivi e minacciosi, ma anche in modo larvato e subdolo: la minaccia può essere manifestata anche in maniera indiretta, ovvero implicita ed indeterminata, purché sia idonea ad incutere timore ed a coartare la volontà del soggetto passivo. (cfr.Cass.11922/2013).
In conseguenza, anche l’intimazione della rottura di una relazione sentimentale può assumere valenza minacciosa allorché, lungi dal rappresentare la manifestazione di una propria libera scelta, costituisca espressione del ricatto.
I delitti contro la persona possono assumere forme indefinibili e non esiste limite alla fantasia di chi abbia volontà di delinquere, nel trovare modi e maniere inconsuete, per riuscire ad abusare di chi dimostri una debolezza psicologica, che lo rende “vittima sacrificale“, anche sull’altare dei sentimenti più puri!