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“SEI BRUTTA E CICCIONA”! ALTRO CHE AMOR DI PADRE: QUESTO È REATO!

Sentenza 30780/2025 Corte Cassazione

La recente sentenza ha stabilito un principio decisivo: le condotte di reiterata denigrazione riguardanti l’aspetto fisico, poste da un genitore nei confronti di una figlia adolescente, possono integrare il reato di maltrattamenti in famiglia, costituendo un clima umiliante e svilente che incide sul percorso psicologico del minore. In particolare, posto l’accento sulla “fragile sensibilità” in età puberale, che rende ancor più grave l’effetto delle frasi offensive.

Il reato di maltrattamenti contro familiari o conviventi è disciplinato dall’art. 572 c.p.
Il reato è “abituale”, ossia non si consuma in un singolo episodio, ma richiede una pluralità di comportamenti vessatori diretti a scardinare la soggettività della vittima.
Inoltre, la legge 19 luglio 2019, n. 69 (“Codice Rosso”) ha reintrodotto una circostanza aggravante ad effetto speciale.

Va osservato che non è necessaria la violenza fisica: la violenza psicologica, ovvero le offese, le denigrazioni, l’isolamento, il disprezzo, sono modalità riconosciute come “strumenti” di maltrattamento.

La sentenza ha il merito di puntualizzare che le offese che mirano all’aspetto fisico non sono semplici liti o dissapori familiari, ma possono costituire strumento del reato di maltrattamenti. Secondo la Cassazione, la valutazione del danno deve tener conto della “fragile sensibilità” dell’adolescente: l’offesa all’aspetto corporeo incide in modo più profondo sulla dignità, soprattutto se proveniente dal genitore.

Il sistema penale italiano, attraverso il reato di maltrattamenti, mira a proteggere la dignità umana in contesti di relazioni asimmetriche. L’introduzione dell’aggravante quando vi è partecipazione di minori rende ancora più stringente la tutela. Quando un genitore — anziché sostenere e proteggere — utilizza la derisione del corpo come mezzo di sopraffazione, si configura non una semplice mancanza di rispetto, ma una condotta penalmente rilevante.