Lo ha stabilito la prima sezione civile della Cassazione con la sentenza 20251/21 pubblicata il 15 luglio. Nel caso di specie viene bocciato il ricorso proposto dall’istituto di credito e dall’assicurazione a causa dell’operazione rivelatasi fallimentare. La banca deve risarcire dunque il cliente perché, non ha avvisato lo stesso che la sua posizione risultava essere in conflitto d’interessi rispetto al prodotto finanziario. L’intermediario, spiegano i Supremi Giudici, non può procedere senza aver messo l’investitore nelle condizioni di assumere una decisione informata, quindi risulta necessario che lo stesso presti il suo consenso. Inoltre, siccome i conflitti d’interesse oggi giorno, possono essere presenti in qualunque contrattazione finanziaria, per stare al passo con i cambiamenti che attraversano il mercato finanziario, tale consenso può essere tacito, ovvero prestato per fatti concludenti, il che avviene quando il cliente è al corrente della situazione e non si oppone alla conclusione del negozio, autorizzandolo così tacitamente.