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Separazione dei coniugi: il giudice può limitare l’assegnazione della casa ad una porzione dell’immobile.

Lo ha sancito la prima sezione civile della Cassazione nell’ordinanza 17222/21 del 16 giugno, con la quale ha chiarito che solo se l’unità abitativa è autonoma o agevolmente divisibile e distinta da quella spettante al genitore non collocatario il giudice, in sede di separazione personale dei coniugi può limitare l’assegnazione della casa familiare ad una parte dell’immobile. Nel caso di specie, il Tribunale aveva previsto l’affido condiviso del figlio, collocando il ragazzo presso la madre, la quale nell’interesse dello stesso, risultava essere assegnataria della casa familiare. Il marito, ha dunque, presentato ricorso, contestando il fatto che la sua richiesta di assegnazione della casa familiare, previa suddivisione della stessa, fosse stata respinta. I Supremi Giudici, hanno comunque respinto il ricorso dell’uomo, ricordando che ” solo nel caso in cui l’unità abitativa sia del tutto autonoma e distinta da quella destinata ad abitazione della famiglia o sia agevolmente divisibile e ove tale soluzione, esperibile in ragione del lieve grado di conflittualità coniugale, agevoli in concreto la condivisione della genitorialità e la conservazione dell’habitat domestico dei figli minori”. Nel caso di specie, la richiesta non appare di facile accoglimento, dato che come ha ribadito la Corte, è stata esclusa sin dal primo grado la concreta divisibilità dell’appartamento.