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Sequestro di persona

Flash per 11/07

Sentenza 21314/2014 Cassazione Penale

Il 10 luglio 1973, (sono passati ormai 50 anni), le cronache nazionali diedero la notizia di quello che fu, sicuramente, il più famoso sequestro di persona di cui i media si siano interessati, essendo il sequestrato Paul Getty III, nipote di uno degli uomini, allora, più ricchi del pianeta.
Al di là di tutti i gossip che seguirono lo sviluppo della vicenda, cerchiamo di approfondire cosa dice la nostra normativa su questa fattispecie di reato.
Ai sensi dell’articolo 605 Codice Penale, il reato si consuma nel momento stesso in cui una persona viene privata della libertà di movimento, “per un tempo apprezzabile a crearne una turbativa”.
A parziale correzione di quanto stabilito dalla norma, la Cassazione ha sancito come detta configurabilità, si attui anche quando viene posta in essere per un periodo molto breve.
La pena prevista è della reclusione da 6 mesi ad 8 anni, con riconoscimento di aggravanti se il reato viene attuato in danno di ascendenti, discendi o coniugi, oppure da pubblico ufficiale con abuso dei propri poteri.
La competenza territoriale appartiene al Giudice del luogo ove inizia la condotta fraudolenta.
Un’altra originale sentenza della Cassazione, la 34469/2018, ha ritenuto di configurare come reato di sequestro anche il comportamento di un datore di lavoro, che aveva chiuso a chiave i propri dipendenti all’interno di un locale aziendale, per costringerli ad orari di lavoro, esuberanti quelli consentiti dalla legge.