Sentenza 18271/2023 Corte di Cassazione
Il sequestro ex art. 321 Codice Procedura Penale, non è ammesso su oggetti o somme di denaro, pur nell’ipotesi che possano aggravare le conseguenze di un reato o agevolare la commissione di altri. In buona sostanza, è strettamente necessario che vi sia un nesso di pertinenzialità tra il bene sequestrato ed il reato oggetto di indagine.
Nel caso specifico era stata sequestrata un’ingente quantità di denaro contanti, rinvenuta all’interno di un appartamento dove si coltivavano abusivamente sostanze stupefacenti.
La presunzione del giudice era quella che, detto denaro, potesse provenire da vendite precedenti e che avrebbe comunque favorito coltivazioni successive: ma non vi era connessione con il reato in quel momento indagato.
Gli Ermellini hanno quindi sancito che deve confermarsi il principio secondo cui, oggetto di sequestro impeditivo, non può essere una qualsiasi cosa suscettibile di protrarre le conseguenze di un reato o agevolarne altri, senza che vi sia un nesso di pertinenza tra le cose sequestrate ed il reato in quel momento indagato.
Non è stato considerato valido il concetto di “periculum in mora”, riferito ad eventi futuri ed Incerti.