La terza sezione penale della Corte di Cassazione con sentenza 9927/21 pubblicata il 14 marzo, ritenendo inammissibile il ricorso di un quarantunenne che aveva fatto apporre il marchio CE sulle mascherine da un soggetto non autorizzato, ha sancito che scatta il sequestro del dispositivo di protezione se la certificazione è posteriore alla data di importazione in Italia, e la conformità CE viene apposto da un soggetto terzo non abilitato. La finalità probatoria della misura è giustificata dal fatto che il marchio CE ha una data successiva a quella di importazione e, dunque non associabile ai beni importati. Dunque, la natura tecnica della misura, ha lo scopo di verificare la genuinità e la provenienza del marchio presente sul prodotto importato e, costituisce l’espressione del rapporto di immediatezza tra il corpus delicti e le esigenze relative al thema probandum, tali da poter essere soddisfatte solamente attraverso la compressione della disponibilità del dispositivo di protezione in capo all’avente diritto.