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SERVIZI SOCIALI COME PENA ALTERNATIVA: SÌ, MA CON GIUDIZIO!

Sentenza24523/2024 Cassazione

L’art. 47, comma 2, Ord. Pen., consente l’applicazione dell’affidamento in prova al servizio sociale ove si possa ritenere che la misura, “contribuisca alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati“.

L’ordinamento ha inteso attuare una forma della pena esterna al carcere nei confronti di condannati, per i quali sia possibile formulare una ragionevole prognosi di completo reinserimento sociale all’esito della misura alternativa (Corte cost., 5 dicembre 1997, n. 377).

La giurisprudenza di legittimità è orientata nel senso che, ai fini della concessione della misura, non possono assumere rilievo (in senso negativo), elementi quali la gravità del reato ed i precedenti penali, né può richiedersi (in senso positivo), che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che tale processo sia stato almeno avviato.

La natura e la gravità dei reati per i quali è stata irrogata la pena deve costituire, unitamente ai precedenti, il punto di partenza dell’analisi della personalità del soggetto, che non può mai prescindere dalla condotta tenuta successivamente dal condannato, elemento essenziale al fine della valutazione di un effettivo processo di recupero sociale.

Fra gli indicatori utilmente apprezzabili, “l’assenza di nuove denunzie, il ripudio delle pregresse condotte devianti, l’adesione a valori socialmente condivisi, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna, l’attaccamento al contesto familiare e l’eventuale buona prospettiva di risocializzazione“.

In ogni caso, prima di concedere misure alternative alla detenzione, il Tribunale di Sorveglianza può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione, per verificare la concreta attitudine del reo alla concessione delle misure favorevoli.