Sentenza 10/2024 Corte Costituzionale
Prime linee guida operative per garantire il diritto all’affettività e alla riservatezza nei colloqui tra detenuti e partner.
Il provvedimento è conseguenziale alla sentenza con cui la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 18 O.P., in merito al controllo a vista durante i colloqui con coniugi, parti dell’unione civile o conviventi, ritenuta lesiva della dignità personale (art. 3 Cost.) e contraria all’art. 8 CEDU (vita privata e familiare).
Il colloquio intimo è un diritto soggettivo pieno, esercitabile in assenza di sorveglianza visiva, salvo ostacoli legati alla sicurezza.
Sono equiparati a quelli visivi per numero e durata.
Ovviamente, verranno concessi solo al coniuge, alla parte dell’unione civile o ad un convivente stabile, previa verifica documentale.
I locali dedicati “dovranno essere arredati con letto e servizi igienici, ma non potranno chiudersi dall’interno ed essere accessibili alla Polizia penitenziaria”, e saranno ispezionati prima e dopo gli incontri.
Resteranno esclusi i detenuti sottoposti a regimi speciali (artt. 41-bis e 14-bis O.P.), chi ha commesso infrazioni disciplinari gravi negli ultimi sei mesi; chi è stato sorpreso con droghe, armi, cellulari o oggetti vietati; chi ha usufruito di permessi premio nel corso dell’anno ed i detenuti in isolamento sanitario (ex art. 11 O.P.).
Gli istituti dovranno adeguare le strutture per garantire percorsi riservati, sicurezza e gestione documentale, in collaborazione con i magistrati di sorveglianza.
Un passaggio essenziale verso un sistema penitenziario più umano, conforme all’art. 27 Cost. e realmente orientato al reinserimento sociale.