Il pedone può attraversare fuori dalle strisce solo a patto che le più vicine siano distanti almeno 100 metri. Questa regola però non vale nelle piazze dove, anche se le strisce sono più lontane di 100 metri, è necessario sempre attraversare su di esse. Il pedone sorpreso ad attraversare la strada fuori dalle strisce in spregio a tali regole rischia una multa da 25 a 99 euro. Per legge chi conduce un veicolo deve fare di tutto per prevenire gli incidenti, anche rappresentandosi la possibilità che altri utenti della strada – e in particolar modo i pedoni – commettano delle imprudenze.
Lo ha sancito la terza sezione civile che, con l’ordinanza 6514/21, ha ricordato che l’art. 2054 Cc pone a carico del guidatore una presunzione di colpa e valuta che chi è a piedi, con la sua condotta imprudente, può concorrere al sinistro. Il tribunale romano, adito dagli eredi del pedone investito, ha respinto la domanda di risarcimento dei danni, ritenendo la colpa esclusiva del pedone. Successivamente, la corte di appello ha affermato la colpa concorrente, al cinquanta per cento, del conducente dell’autocarro condannando il proprietario del mezzo al risarcimento dei danni.
Gli Ermellini danno ragione ai giudici distrettuali che hanno seguito l’orientamento giuridico secondo cui l’art. 2054 Cc pone a carico del conducente del veicolo una presunzione di colpa e hanno, quindi, ben effettuato il giudizio di comparazione della colpa, arrivando alla conclusione che il pedone investito diede parzialmente causa all’investimento, in quanto ha attraversato la strada fuori dalle strisce senza controllare il semaforo.