La Sezione lavoro della Corte di Cassazione con ordinanza 14667/22 del 9 maggio, ha sancito che, è lecito il licenziamento nel caso in cui il dipendente attacca e aggredisce apertamente il datore in quanto, viene meno il rapporto fiduciario tra le parti, impedendo la continuazione del rapporto lavorativo. Nel caso in esame, la Corte d’Appello, riteneva fondato il licenziamento della lavoratrice che, aveva aggredito verbalmente e fisicamente il datore e, neanche una precedente discussione, legittimava l’attacco in presenza di terze persone, sgretolando, il rapporto fiduciario. Infatti, il linguaggio e il comportamento tenuto della dipendente, può considerarsi del tutto contrario alla politica aziendale e, l’interruzione del rapporto è del tutto lecito. Pertanto, la Cassazione sottolinea che, in caso di disparati e autonomi comportamenti, l’insussistenza del fatto, giustifica l’esclusione della sanzione in quanto, comportamenti privi del carattere di illiceità e, pertanto, laddove non vi sia proporzione tra condotta ed infrazione va, comunque, riconosciuta la tutela risarcitoria.