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Sì al mantenimento anche se il padre svolge un lavoro saltuario.

La sesta sezione penale della Corte di Cassazione con sentenza 45803/21 ha sancito l’obbligo per il padre di provvedere al mantenimento dei figli anche se svolge un lavoro saltuario in quanto, il mancato adempimento, dimostra la sua indigenza. Nel caso in esame, un uomo era stato condannato per non aver corrisposto alla ex moglie il mantenimento per i figli minori, sottraendosi agli obblighi assistenziali, sostenendo di aver dimostrato la sua incapacità ad adempiere. Secondo la Cassazione, il mancato adempimento dell’obbligo assistenziale deve essere una conseguenza di una conclarata e persistente indisponibilità economica; pertanto, il mantenimento dovrà essere corrisposto in quanto, in tal caso l’imputato si era del tutto disinteressato senza alcun motivo ai figli, violando volontariamente l’obbligo di assistenza.