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Sì alla bancarotta fraudolenta anche se la condotta si è realizzata quando ancora l’impresa non versava in condizioni di insolvenza.

Lo ha stabilito la quinta sezione penale della Cassazione nella sentenza 13382/21, pubblicata il 9 aprile. I Supremi Giudici hanno stabilito infatti che, una volta che la società viene dichiarata fallita, i fatti di distrazione assumono rilevanza penale in qualunque tempo siano stati commessi. Vi è di più, quando nelle disposizioni penali della legge fallimentare il legislatore ha ritenuto necessario il rispetto di un perimetro temporale lo ha previsto in modo esplicito, come d esempio nell’articolo 217, secondo comma, Lf. Viene chiarito inoltre che, costituisce distrazione un qualsiasi atto di disposizione affetto da anomalie genetiche o funzionali d cui deriva una diminuzione patrimoniale che risulta certa e prevedibile sul piano oggettivo. Si può realizzare in qualsiasi forma e modalità l’elemento oggettivo del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, vale a dire il distacco del bene dal patrimonio dell’imprenditore con il conseguente depauperamento in danno dei creditori: non conta di per sé l’atto negoziale con cui si effettua il distacco né la possibilità di recuperare il bene con l’esperimento delle azioni apprestate a favore della curatela.