La Corte di Cassazione penale con sentenza 40563/21, respingendo il ricorso di un imprenditore, ha sancito che in caso di reati fiscale è ammessa la confisca della polizza vita. Le critiche mosse a tale confisca riguardavano la personalità del diritto, considerato proprio ed autonomo e, dunque, funzionale ad uno scopo previdenziale. La Cassazione, tuttavia, ha sancito che il sequestro preventivo della polizza è concesso in quanto, il divieto di azione esecutiva riguarda esclusivamente la garanzia patrimoniale circa la responsabilità civile mentre, non attiene a quella penale e, pertanto, il diritto acquistato dal beneficiario non esclude il sequestro dei premi versati, non potendo essere considerati come usciti definitamente dal patrimonio del contraente così come sancito dall’art. 1920 c.c.