Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 15442/21 del 3 giugno 2021. E’ stato chiarito infatti che, nel contratto a favore di terzo non è necessario che il terzo sia specificamente individuato nel contenuto negoziale, essendo sufficiente che sia determinabile. Inoltre, l’accettazione da parte del terzo non deve necessariamente consistere in una dichiarazione espressa atta a manifestare l’intenzione di
profittare degli effetti del negozio, dal momento che tale adesione può
risultare per facta concludenti. Quindi, i requisiti necessari al fine di una valida instaurazione di un contratto a favore di terzo ex art 1411 c.c. e seguenti, sono l’accordo tra promittente e stipulante che deve avere ad oggetto l’interesse ad attribuire il diritto in favore del terzo, l’indicazione del soggetto terzo beneficiario del diritto oppure la determinabilità dello stesso se non propriamente specificato e, l’accettazione di quest’ultimo dell’attribuzione in suo favore. Accettazione che secondo i Supremi Giudici può non essere una vera e propria dichiarazione espressa ma, può risultare per facta concludentia.