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Si alla prova per testimoni per il venditore di un immobile condominiale.

Lo ha stabilito la seconda sezione civile della Cassazione con l’ordinanza 11199/21 del 28 aprile con la quale è stato accolto il ricorso di una signora. Nel caso di specie, l’oggetto della disputa riguardava l’obbligo di pagare le spese straordinarie deliberate dall’assemblea condominiale. Secondo il Tribunale le stesse dovevano essere sostenute dall’acquirente dell’immobile visto che i lavori nonostante deliberati prima della vendita, erano stati eseguiti successivamente alla cessione dell’appartamento, liberando dall’onere il condominio che ha l’obbligo di contribuire alla spese di manutenzione delle parti comuni solo nel caso della concreta esecuzione dei lavori. La Corte D’Appello invece, ha sostenuto l’opposto, ovvero che, chi è tenuto a provvedere alle spese straordinarie di manutenzione è colui che risulta proprietario dell’immobile al momento della delibera di approvazione dei lavori e dunque nella fattispecie il venditore e non l’acquirente come invece aveva sostenuto precedentemente il Tribunale. I Supremi Giudici quindi, nonostante le venditrici abbiano sostenuto che le spese dovevano essere accollate al compratore, dal momento che i lavori erano stati eseguiti dopo l’atto di trasferimento dell’immobile, hanno stabilito che invece i relativi costi devono essere sopportati dal venditore anche se i lavori siano stati effettuati in epoca successiva. Allo stesso tempo però la Suprema Corte ha chiarito che il venditore può provare per testimoni che l’acquirente si è accollato le spese straordinarie anteriori all’atto ai sensi degli articoli 2725 comma 2 e 1350 n. 1 c.c. I patti intercorsi tra le parti sono inopponibili al condominio nei confronti del quale risponde chi risulta proprietario del bene al momento della delibera assembleare.