La prima sezione della Corte di Cassazione con sentenza 23583/22 del 28 luglio ha sancito che, il contributo, in seguito alla cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, spetta anche a chi è capace di reperire un lavoro occasionale in quanto, tale contributo natura assistenziale ma anche parequativa-compensativa. Nel caso in esame, viene accolto il ricorso di una donna che, richiedeva l’assegno di mantenimento; la Cassazione ha stabilito che, non rileva la capacità dell’ex coniuge di reperire lavori seppur occasionali ma, bisogna tener conto di fattori ambientali economici e sociali. Per il riconoscimento dell’assegno divorzile, è necessario verificare l’insussistenza ed inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge e, l’impossibilità di procurarli. Tale assegno, ha inoltre, natura parequativa-compensativa che, discende dal principio solidaristico sanciti costituzionalmente, avendo come scopo non garantire un’autosufficienza economica ma, un livello reddituale adeguato alle aspettative professionali e, in virtù del ruolo e del contributo fornito alla formazione del patrimonio familiare e personale del coniuge.