Lo ha sancito la terza sezione penale della Cassazione con la sentenza 9154/21 dell’8 marzo 2021 che ha annullato senza invio la pronuncia di merito. La Corte d’Appello aveva dichiarato l’imputato responsabile del reato previsto dall’art. 513 c.p. per aver compiuto azioni volte a turbare la libertà di impresa. La decisione è stata impugnata dinanzi ai Supremi Giudici che, hanno dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando innanzitutto che la condotta di chi altera la concorrenza ricorrendo a mezzi fraudolenti integra il delitto di cui all’art. 513 c.p. se si ripercuote sull’ordine economico, ossia quando è posta in essere al fine di turbare o impedire il normale svolgimento dell’industria o del commercio e di attentare alla libertà di iniziativa economica. La Corte, ha poi proseguito stabilendo che l’inammissibilità del ricorso non è di ostacolo al fatto che la decisione debba essere annullata per un’altra ragione. Ne consegue che la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l’estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto.