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SÌ, HO PIAZZATO UNA BOMBA: MA ERA SOLO SIMBOLICA!

Sentenza 19374/2023 Cassazione Penale

Continuiamo ad addentrarci nel commento di posizioni difensive che, con tutto il rispetto per il difficile lavoro dell’avvocato, ci lasciano perplessi e basiti in riferimento alla palese incongruenza delle motivazioni addotte.

In questo caso, la Suprema Corte ha dovuto valutare le congetture difensive (in libera arrampicata sugli specchi), esternate a favore di un imputato, già condannato dalla corte territoriale, che lo aveva riconosciuto colpevole del delitto di minaccia aggravata, ai sensi dell’art.339 comma 1 c.p.

La condotta sanzionata era consistita nella fabbricazione, detenzione e collocazione in luogo pubblico di un ordigno esplosivo artigianale, posto innanzi ad un Ufficio Postale genovese.

“Ma per piacere, (asseriva la difesa), c’era un filo staccato che avrebbe impedito all’ordigno di esplodere”!

Secondo la Cassazione, però, (una volta tanto avvalorata anche dalla logica comune), ciò non esclude affatto la potenzialità intimidatoria dell’azione posta essere ed, in buona sostanza, proprio il fatto di non essere esploso ha configurato la fattispecie di “minaccia aggravata” e non di altro tipo di reato.

La sola vista dell’ordigno, operativo

o meno, non poteva che suscitare il terrore del destinatario, giungendo a seguito di atti simili, attuati in sedi postali di altre città d’Italia.

L’art.612 c.p. specifica che il reato si configura anche in assenza di parole o gesti espliciti, ma solo con il messaggio insito nel comportamento illecito, sufficiente di per sé a limitare l’equilibrio psicologico di chi subisce l’intimidazione.