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SI PUÒ EVITARE IL CARCERE CON UN’ATTIVITÀ LAVORATIVA!

Sentenza 28473/2024 Cassazione Penale

L’istituto del lavoro di pubblica utilità è stato inserito nell’ordinamento penale quale sanzione sostitutiva sussidiaria con la legge 24 novembre 1981, n.689 (artt.102 e 105).
La Corte Costituzionale, aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 136 cod. pen. per cui le pene pecuniarie non eseguite per insolvibilità del condannato, si convertivano in pena detentiva, laddove l’avvio dell’istituto del lavoro per pubblica utilità.

Lo stesso è stato introdotto con il rango di pena principale con l’entrata in vigore del d. Igs. 28 agosto 2000, n.274, tra le pene «paradetentive» che il giudice di pace può irrogare, mentre con legge 21 febbraio 2006, n.49, art.73, comma 5-bis, è stato configurato come sanzione sostitutiva della pena detentiva e pecuniaria da applicare ai tossicodipendenti nei casi in cui il delitto sia di lieve entità: quest’ultima disposizione è stata, sostanzialmente, ripresa anche nella legge 29 luglio 2010, n.120 (Disposizioni in materia di sicurezza stradale).

Da questo sintetico quadro normativo si desume che può tenere luogo della pena detentiva o pecuniaria inizialmente irrogata; la differenza rispetto alla pena prevista nei procedimenti dinanzi al giudice di pace consiste nel fatto che la pena irrogata, detentiva o pecuniaria, può essere ripristinata in caso di violazione degli obblighi.

La possibilità di revocare la sostituzione per decisione del «giudice che procede» presuppone, invero, che la sentenza non sia ancora passata in giudicato; tale rilievo evidenzia la possibilità che la pronuncia estintiva del reato per esito positivo, intervenga in epoca antecedente la data di irrevocabilità della sentenza di condanna, conseguendone in tal caso l’estinzione di ogni effetto penale.