Avvocato Simone Labonia - Cassazionista |    via F. Gaeta, 7 84129 - Salerno (SA) | C.f. LBNSMN73D01F839T | P. Iva 03438870655

SICURAMENTE ERO UBRIACO: MA LA MACCHINA ERA FERMA!

Sentenza 4931/2024 Corte Cassazione

Sancita la configurabilità di “guida in stato di ebbrezza“, pur se il veicolo sia fermo al momento dell’effettuazione del “test” di controllo sul conducente.

Nel caso esaminato, la circostanza che l’imputato fosse alla guida dell’auto in stato di ebbrezza è stata confermata dalla diretta percezione degli operanti.

Secondo la tesi proposta dalla difesa, invece, non vi sarebbe prova che l’imputato fosse alla guida in stato di ebbrezza in quanto, nell’immediatezza dei fatti, aveva dichiarato di avere assunto sostanze alcoliche dopo che l’auto era uscita di strada, per riprendersi dalla paura.

È apparso evidente ai giudicanti che, aderire a tale impostazione, significherebbe ignorare l’esistenza della prova indiziaria ed escludere conseguenze penali per il guidatore in stato di ebbrezza, proprio in quei casi più gravi in cui si cagiona un incidente.

La giurisprudenza ha chiarito che, quando sussistono elementi indiziari che portino a ritenere che un soggetto fosse alla guida di un’auto, senza alcuna inversione dell’onere della prova, debba essere lo stesso ad allegare circostanze credibili, che portino a ritenere che non lo fosse.

Analoga situazione si registra in quelle situazioni in cui, genericamente, l’imputato dichiari di avere assunto sostanze alcoliche dopo che la condotta di guida era cessata.

Va, dunque, affermato il principio di diritto che: “qualora l’imputato sia controllato dagli agenti al di fuori della propria autovettura, a fronte di plurimi elementi indiziari che portino a ritenere che egli si trovasse alla guida già in stato di ebbrezza, è onere dello stesso introdurre elementi di prova atti a suffragare la tesi difensiva“.

Ribadita la circostanza che la “fermata” costituisce una fase della circolazione per cui è del tutto irrilevante, ai fini della contestazione del reato di guida in stato di ebbrezza, che il veicolo condotto dall’imputato risultato positivo all’alcoltest fosse, al momento dell’effettuazione del controllo, fermo o in movimento.